Art. 8 · Metodo e criteri di valutazione
8.1 La selezione si articola in due fasi complementari, curate dal Presidente di Giuria e dalla giuria settoriale. Il prodotto costituisce il punto di partenza di un percorso finalizzato a esprimere un giudizio complessivo sull’impresa e sui suoi punti di forza.
8.2 Prima fase. Degustazione alla cieca. Il Presidente e i componenti della giuria esaminano campioni identificati mediante codici, senza conoscere l’impresa produttrice. La degustazione ne approfondisce la qualità sensoriale, le caratteristiche distintive e la coerenza con la tipologia di produzione. Dal confronto collegiale viene redatto un giudizio qualitativo complessivo sui prodotti degustati. Non sono attribuiti punteggi numerici né elaborate classifiche di prodotto.
8.3 Seconda fase. Approfondimento aziendale. Conclusa la degustazione, il Presidente e la giuria acquisiscono ed esaminano le informazioni necessarie a conoscere l’impresa nella sua completezza, richiedendo eventuali integrazioni. Sono considerati storia e identità aziendale, legame con il territorio, materie prime, metodi di lavorazione, competenze, innovazione e valorizzazione delle tradizioni, sostenibilità documentata, packaging e chiarezza delle informazioni, nonché ogni altro elemento pertinente alla specifica realtà produttiva.
8.4 Durante la prima fase i dati identificativi dell’impresa restano separati dai campioni. Ai degustatori sono rese disponibili le informazioni indispensabili per la sicurezza della prova, senza rivelare il produttore.
8.5 Giudizio conclusivo. Le evidenze delle due fasi confluiscono in un giudizio collegiale, motivato e documentato sul valore complessivo dell’impresa. Il riconoscimento deriva dalla lettura congiunta della qualità dei prodotti e dei punti di forza aziendali, senza somme di punteggi o graduatorie. L’autorevolezza della valutazione si fonda sulle competenze del Presidente e dei giurati, sull’indipendenza del loro operato e sulla verificabilità degli elementi considerati. Dimensioni e notorietà dell’impresa non costituiscono criteri preferenziali.
Art. 9 · Comunicazione degli esiti e riconoscimenti
9.1 La Segreteria fornisce un riscontro sulla valutazione entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione di campioni idonei e documentazione completa. Qualora siano necessarie integrazioni o ulteriori prove, ne comunica la motivazione e il nuovo termine. Il riscontro distingue l’avanzamento o il superamento della selezione dall’attribuzione del riconoscimento finale.
9.2 Per ciascun settore la giuria può individuare un’impresa destinataria del riconoscimento principale ed eventuali menzioni speciali, con le rispettive motivazioni. Può non assegnare riconoscimenti qualora non riscontri un livello adeguato. L’esito dell’edizione non attribuisce diritti per le edizioni successive.
9.3 L’assegnazione e la denominazione dei riconoscimenti sono annunciate in occasione della premiazione e comunicate per iscritto alle imprese interessate. Le eventuali anticipazioni riservate indicano il termine prima del quale è vietata la divulgazione. Non sono pubblicati elenchi delle imprese non premiate.